Art. 33

LEGGE 7 dicembre 1961, n. 1264

In vigore dal 27 dic 1961
Collocamento nel ruolo ordinario del personale ausiliario di ruolo aggiunto Con le modalità di cui all'articolo 346 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, gli impiegati appartenenti al ruolo aggiunto dei custodi e guardie notturne delle Soprintendenze alle antichità e belle arti sono inquadrati nella qualifica di custode e guardia notturna del ruolo indicato nell'allegata tabella L. Qualora in dipendenza del predetto inquadramento gli impiegati vengano a percepire uno stipendio inferiore a quello goduto, ai medesimi sono attribuiti nella nuova posizione gli aumenti periodici necessari per assicurare uno stipendio d'importo pari o immediatamente superiore a quello in godimento.
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