Art. 20

LEGGE 7 dicembre 1961, n. 1264

In vigore dal 27 dic 1961
Promozioni nei ruoli della carriera esecutiva Le promozioni a primo assistente ed a primo operatore tecnico sono conferite mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi gli impiegati dei rispettivi ruoli che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella carriera, compreso il periodo di prova. Le promozioni ad assistente capo e ad operatore tecnico capo si conseguono: a) per la metà dei posti, mediante concorso per esami, al quale sono ammessi gli impiegati dei rispettivi ruoli che abbiano compiuto undici anni di effettivo servizio nella carriera, compreso il periodo di prova nonchè gli impiegati dei ruoli aggiunti, rispettivamente, degli aiutanti e dei restauratori della carriera esecutiva, che abbiano compiuto nei ruoli medesimi e nei ruoli speciali transitori di provenienza complessivamente undici anni di effettivo servizio; b) per l'altra metà, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi i primi assistenti e i primi operatori tecnici che abbiano compiuto tredici anni di effettivo servizio nella carriera, compreso il periodo di prova. I posti non conferiti ai sensi delle disposizioni contenute nella lettera a) del precedente comma vanno aggiunti a quelli da attribuire mediante scrutinio per merito comparativo. Gli esami consistono in due prove scritte, di cui una a carattere pratico, ed una orale. Si applicano le norme di cui all'articolo 187, commi terzo e quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
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