Art. 2

LEGGE 22 novembre 1961, n. 1248

In vigore dal 9 dic 1961
La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 22 novembre 1961 GRONCHI FANFANI - ZACCAGNINI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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