Art. 25
LEGGE 9 novembre 1961, n. 1240
In vigore dal 21 dic 1961
L'articolo 107 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è sostituito dal seguente:
"Le domande per conseguire il trattamento pensionistico sono ammesse senza limite di tempo purchè si verifichino le condizioni stabilite dall'articolo 106 e successive modificazioni".
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