Art. 1

LEGGE 8 novembre 1961, n. 1162

In vigore dal 30 nov 1961
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Con effetto dallo ottobre 1961, agli impiegati civili, di ruolo e non di ruolo, ed agli operai permanenti che appartengono alle Amministrazioni delle finanze - esclusa l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato - del tesoro, del bilancio e delle partecipazioni statali, nonchè al personale di ruolo e non di ruolo della Corte dei conti, non contemplato dalla legge 24 maggio 1951, n. 392, e successive modificazioni, è attribuito un assegno mensile lordo, non pensionabile, pari alle seguenti aliquote dell'importo dello stipendio o della paga o della retribuzione annuo lordo iniziale corrispondente al rispettivo coefficiente, moltiplicato per 8,161: a) 1/360 per il personale con coefficiente di stipendio superiore a 500; b) 1/280 per il personale con coefficiente di stipendio da 202 a 271; c) 1/300 per tutto il rimanente personale. L'assegno di cui al precedente comma spetta altresì ai militari della guardia di finanza destinati presso gli uffici centrali e periferici delle Amministrazioni delle finanze, del tesoro, del bilancio, delle partecipazioni statali e della Corte dei conti e finchè sussista tale loro posizione di servizio. L'assegno di cui al precedente primo comma spetta anche ai segretari comunali ed agli insegnanti elementari che prestano servizio presso la Direzione generale degli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro ai sensi dell'articolo 18 della legge 19 ottobre 1956, n. 1224, e dell'articolo 41 della legge 24 maggio 1952, n. 610, nonchè al personale comunque comandato presso le Amministrazioni finanziarie e cessa con il cessare di tale loro posizione di servizio.
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