Art. 2

In vigore dal 15 feb 1962
Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo con Annesso e scambi di Note, di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità dell'articolo XIV dell'Accordo stesso. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 31 novembre 1961 GRONCHI SEGNI - TRABUCCHI - ANDREOTTI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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urn:nir:stato:legge:1961-11-03;1500#art-2

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