Art. 3
In vigore dal 10 feb 1962
All'onere di lire 700.000 annue derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà, per l'esercizio finanziario 1960-1961, mediante riduzione dello stanziamento di parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Il presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 3 novembre 1961
GRONCHI
SEGNI - TRABUCCHI - TAVIANI - RUMOR - COLOMBO - MARTINELLI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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