Art. 7
LEGGE 22 ottobre 1961, n. 1143
In vigore dal 23 nov 1961
L'articolo 347 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è sostituito dal seguente:
Art. 347. (Trattamento economico degli impiegati di ruolo aggiunti passati nei ruoli organici) - "Nei casi di passaggio previsti dagli articoli 345 e 346, il personale conserva il trattamento economico in godimento nel ruolo aggiunto".
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