Art. 1

LEGGE 18 ottobre 1961, n. 1181

In vigore dal 8 dic 1961
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. La tariffa degli onorari e delle indennità, ed i criteri per il rimborso delle spese per le prestazioni professionali dei geometri, sono stabiliti mediante decreto del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici, su proposta del Consiglio nazionale dei geometri. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 18 ottobre 1961 GRONCHI FANFANI - ZACCAGNINI - GONELLA Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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