Art. 2
LEGGE 3 agosto 1961, n. 840
In vigore dal 15 set 1961
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte, per l'esercizio 1959-60, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, con una corrispondente quota delle disponibilità nette recate dal provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio stesso, per l'esercizio 1960-61, a carico del fondo speciale iscritto al capitolo n. 538 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo e per l'esercizio 1961-62 a carico del corrispondente capitolo.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 3 agosto 1961
GRONCHI
FANFANI - BO
- TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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Nota redazionale
Il testo delle firme è riportato già integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 02/09/1961, n. 217 durante il periodo di "vacatio legis".
È possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
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