Art. 1
In vigore dal 20 ago 1961
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
È convertito in legge il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziati, con la seguente modificazione:
L'articolo 3 è sostituito dal seguente:
"Il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari è accertato con decreto del Ministro per le finanze da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 28 luglio 1961
GRONCHI
FANFANI - TRABUCCHI - GONELLA
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1961-07-28;770#art-1