Art. 5
LEGGE 19 luglio 1961, n. 659
In vigore dal 16 ago 1961
Restano salvi i rapporti tributari già definiti anche ne relativi a pagamenti in tutto o in parte non ancora effettuati.
Non si fa luogo, comunque, a restituzione di somme già pagate.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma addì, 19 luglio 1961
GRONCHI
FANFANI - ZACCAGNINI - TRABUCCHI - PELLA -
TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Storico versioni
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