Art. 5

LEGGE 19 luglio 1961, n. 659

In vigore dal 16 ago 1961
Restano salvi i rapporti tributari già definiti anche ne relativi a pagamenti in tutto o in parte non ancora effettuati. Non si fa luogo, comunque, a restituzione di somme già pagate. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma addì, 19 luglio 1961 GRONCHI FANFANI - ZACCAGNINI - TRABUCCHI - PELLA - TAVIANI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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