Art. 1
LEGGE 5 luglio 1961, n. 533
In vigore dal 23 dic 1961
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Il termine di cui all'articolo della legge 22 dicembre 1960, n. 1563, è prorogato di altri sei mesi e andrà a scadere il 31 dicembre
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Prourn:nir:stato:legge:1961-07-05;533#art-1