Art. 3

In vigore dal 29 ago 1961
All'onere derivante dalla attuazione della presente legge verrà fatto fronto con le normali dotazioni di bilancio del Ministero degli affari esteri. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 1 luglio 1961 GRONCHI FANFANI SEGNA - TRABUCCHI - TAVIANI - BOSCO - MARTINELLI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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urn:nir:stato:legge:1961-07-01;732#art-3

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