Art. 1

LEGGE 1 luglio 1961, n. 553

In vigore dal 29 lug 1961
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. I laboratori sperimentali annessi alle cattedre di scienza delle costruzioni delle facoltà di ingegneria delle Università e dei Politecnici, nonchè a quelle degli Istituti universitari di architettura, sono inclusi nello elenco dei laboratori ufficiali di cui ai regi decreti 16 novembre 1939, nn. 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 1 luglio 1961 GRONCHI FANFANI - BOSCO - ZACCAGNINI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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