Art. 2

LEGGE 2 giugno 1961, n. 477

In vigore dal 2 lug 1961
La ripartizione del fondo di cui all' è effettuata, per ogni esercizio, a favore delle aziende che abbiano fatto richiesta del premio in rapporto al valore artistico, scientifico e letterario e in relazione all'ammontare lordo del prezzo dei libri esportati. Della ripartizione è data annualmente notizia in pubblicazione ufficiale.
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