Art. 34
LEGGE 27 maggio 1961, n. 465
In vigore dal 14 giu 1961
All'onere dipendente dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1960-61 l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e l'Azienda di Stato per i servizi telefonici provvederanno con le maggiori entrate di cui ai precedenti .
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
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