Art. 23

LEGGE 13 maggio 1961, n. 469

In vigore dal 30 giu 1961
Le prove del concorso consistono: a) in una prova scritta, concernente lo svolgimento di un tema narrativo; b) in una prova pratica, concernente lo svolgimento di un saggio di mestiere o esperimento pratico a seconda della specialità di mestiere per la quale il candidato concorre; c) in una prova orale, sulle seguenti materie: 1) aritmetica e geometria: le quattro operazioni. Nozioni sulle figure piane e sui solidi geometrici; 2) tecnologia: nozioni tecniche sui materiali e le lavorazioni attinenti al mestiere sul quale è stata eseguita la prova pratica; d) in una prova ginnico-sportiva concernente la esecuzione di esercizi dai quali possa desumersi l'attitudine ginnica dei candidati. È in facoltà del Ministero di fare svolgere contemporaneamente la prova scritta in più sedi, che saranno di volta in volta determinate. In questo caso per ogni sede di esame un funzionario dello carriera direttiva del personale amministrativo del Ministero dell'interno o un funzionario della carriera direttiva del personale tecnico dei servizi antincendi, con qualifica rispettivamente non inferiore a consigliere di 1ª classe o primo ispettore, presiede la Commissione di vigilanza, i cui membri sono designati dal prefetto della provincia in cui si svolge la prova. Le prove pratiche, orali e ginniche si effettuano presso le scuole centrali antincendi. Ogni commissario dispone di dieci punti per ciascuna prova. Le votazioni delle singole prove sono ridotte in decimi. I concorrenti per essere ammessi alla prova pratica orale e ginnica devono aver riportato nella prova scritta almeno sei decimi, e per essere inclusi in graduatoria devono riportarie in ciascuna prova di esame non meno di sei decimi. La votazione complessiva è stabilita dalla somma dei punti (dopo la riduzione in decimi) riportati in tutte le prescritte prove di esame. La graduatoria per ciascuna delle specialità di mestiere tra le quali sono stati ripartiti i posti messi a concorso è formata dalla Commissione esaminatrice secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva. A parità di voti hanno la precedenza gli orfani dei vigili del fuoco provenienti dall'Istituto nazionale orfani vigili del fuoco, coloro che hanno prestato servizio militare di leva nel Corpo nazionale vigili del fuoco, ai sensi della legge 13 ottobre 1950, n. 913, e i vigili volontari, salvi i diritti preferenziali stabiliti dalle vigenti disposizioni.
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