Art. 5

LEGGE 25 aprile 1961, n. 355

In vigore dal 4 giu 1961
Per l'esercizio finanziario 1961-62 le somme dovute all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni dalle Amministrazioni statali in applicazione della presente legge, saranno considerate forfettariamente e poste a carico del Ministero del tesoro. La corrispondente somma sarà direttamente versata dal Ministero del tesoro per conto dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato a titolo di rimborso dei costi sostenuti da quest'ultima per il trasporto degli effetti postali ai sensi dell' della legge 29 novembre 1957, n. 1155, e dell', n. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1959, n. 411. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 25 aprile 1961 GRONCHI FANFANI - SPALLINO - TAVIANI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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