Art. 3
LEGGE 31 marzo 1961, n. 301
In vigore dal 19 mag 1961
Comitato consultivo
Presso il Ministero della marina mercantile è costituito un Comitato composto da:
1) il Sottosegretario di Stato per la marina mercantile, che lo presiede;
2) il direttore generale del naviglio del Ministero della marina, mercantile:
3) il direttore generale del Ministero delle partecipazioni statali;
4) un ispettore generale della Direzione generale del naviglio del Ministero della marina mercantile;
5) un funzionario del Ministero dell'industria e commercio avente qualifica non inferiore a quella di ispettore generale;
6) un funzionario del Ministero del tesoro, avente qualifica non inferiore a quella di ispettore generale;
7) il direttore della divisione "Costruzioni navali" del Ministero della marina mercantile, che esercita anche la funzione di segretario;
8) tre esperti scelti dal Ministro per la marina mercantile.
In caso di assenza o impedimento del Sottosegretario di Stato per la marina mercantile il Comitato è presieduto dal direttore generale del Naviglio del Ministero della, marina mercantile.
Per ciascuno dei membri di cui ai numeri 3), 5) e 6) è nominato un supplente con qualifica non inferiore a direttore di divisione il quale interviene alle sedute in caso di assenza o impedimento del membro effettivo.
Il Comitato accerta il volume delle ordinazioni acquisite dai cantieri sulla base delle comunicazioni e delle domande prescritte dal primo e terzo comma del successivo e stabilisce il coefficiente di variazione semestrale di cui al precedente .
Il Comitato procede, tuttavia, ogni tre mesi ad un riesame della situazione e, in base al volume delle ordinazioni acquisite nel periodo successivo alla data di decorrenza del coefficiente di variazione di cui al quinto comma del precedente , può stabilire la modifica da apportare al coefficiente stesso.
Il Comitato esamina inoltre le domande di ammissione al contributo integrativo per nuove costruzioni, ed accerta l'esistenza dei requisiti obiettivi richiesti dalla legge per aver diritto al contributo medesimo.
I benefici della presente legge si applicano ai cantieri in esercizio al momento dell'entrata in vigore della medesima.
Storico versioni
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