Art. 11
LEGGE 31 marzo 1961, n. 301
In vigore dal 19 mag 1961
Contributo e termini per le costruzioni
previste dalla legge 24 luglio 1959, n. 622
Le disposizioni contenute nell' della legge 17 luglio 1954, n. 522, continuano ad avere applicazione agli effetti della determinazione del contributo di cui all'articolo 44 della legge 24 luglio 1959, n. 622.
Per i termini di inizio e compimento dei lavori di costruzione di cui al primo comma dell'articolo 48 dell'anzidetta legge 24 luglio 1959, n. 622, valgono le norme recate dal secondo, terzo e quarto comma dello della presente legge.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1961-03-31;301#art-11