Art. 2
LEGGE 14 marzo 1961, n. 213
In vigore dal 13 apr 1961
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quella della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ed ha effetto dal 1 gennaio 1961.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta, nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 14 marzo 1961
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Storico versioni
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