Art. 2
LEGGE 14 marzo 1961, n. 130
In vigore dal 8 apr 1961
Oltre ai casi contemplati dagli , della legge 3 giugno 1950, n. 375, sono considerati a tutti gli effetti invalidi di guerra coloro che siano divenuti inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni o infermità incontrate in conseguenza della deportazione o dell'internamento o ad opera, del nemico.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 14 marzo 1961
GRONCHI
FANFANI - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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