Art. 2

In vigore dal 6 giu 1961
Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e del decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 9 marzo 1961 GRONCHI FANFANI - SEGNI - PELLA - TAVIANI - MARTINELLI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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urn:nir:stato:legge:1961-03-09;362#art-2

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Art. 2 Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale n. 10, firmato a Parigi il 27 giugno 1958, che apporta emendamenti all'Accordo del 19 settembre 1950 per la istituzione di una Unione europea di pagamenti. — Testo vigente | Portale Normativo