Art. 69
LEGGE 5 marzo 1961, n. 90
In vigore dal 29 mar 1961
Concorsi banditi ai sensi della legge 17 agosto 1951, n. 868 concorsi ad operai temporanei in corso di espletamento alla data di entrata in vigore della presente legge sono portati a termine).
Ai candidati che risulteranno vincitori si applicheranno, dopo la nomina ad operai temporanei, le disposizioni di cui all' della presente legge.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1961-03-05;90#art-69