Art. 1

LEGGE 5 marzo 1961, n. 211

In vigore dal 27 apr 1961
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Il servizio di trasporto, di consegna e di scambio degli effetti postali, di recapito dei pacchi e di vuotatura delle cassette d'impostazione può essere svolto: 1) mediante personale della carriera ausiliaria dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; 2) in appalto; 3) in accessorio da parte del titolare dell'agenzia postale o dei portalettere; 4) da appositi agenti dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni che assumono la denominazione di procaccia; 5) da appositi incaricati vincolati all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni da obbligazione personale. Nei casi in cui non ritenga di ricorrere per l'espletamento del suddetto servizio alle forme previste ai nn. 1), 2) e 3), l'Amministrazione si avvale del procaccia, quando la durata della prestazione giornaliera, raggiunga le 5 ore, e degli incaricati vincolati da obbligazione personale, per le prestazioni di durata inferiore. La durata del servizio prestato dai procaccia e dagli incaricati vincolati da obbligazione personale è valutata secondo i criteri di cui al successivo . Ai procaccia, ove occorra, può essere affidato, in accessorio, il servizio di portalettere.
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