Art. 2

In vigore dal 11 mag 1961
Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione, con annesso Protocollo, di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità dell'articolo 34 della Convenzione stessa. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà, inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 23 febbraio 1961 GRONCHI FANFANI - SEGNI - SCELBA - GONELLA - TRABUCCHI - ANDREOTTI - BOSCO COLOMBO Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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urn:nir:stato:legge:1961-02-23;277#art-2

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Art. 2 Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea di stabilimento, con annesso Protocollo, firmata a Parigi il 13 dicembre 1955. — Testo vigente | Portale Normativo