Art. 2
In vigore dal 11 mag 1961
Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione, con annesso Protocollo, di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità dell'articolo 34 della Convenzione stessa.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà, inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 23 febbraio 1961
GRONCHI
FANFANI - SEGNI - SCELBA - GONELLA - TRABUCCHI - ANDREOTTI - BOSCO COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1961-02-23;277#art-2