Art. 2

In vigore dal 28 apr 1961
Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 27 della Convenzione stessa. La presente legge, munita dei sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 23 febbraio 1961 GRONCHI FANFANI - SEGNI - GONELLA Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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urn:nir:stato:legge:1961-02-23;215#art-2

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Art. 2 Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959. — Testo vigente | Portale Normativo