Art. 53

LEGGE 7 febbraio 1961, n. 59

In vigore dal 25 nov 1973
Agli agenti stradali (cantonieri) che non godono di alloggio demaniale, compete una indennità nella misura di lire 72.000 annue per coloro che percepiscono quote di aggiunta di famiglia per persone a carico e di lire 60.000 annue per il restante personale. COMMA ABROGATO DALLA L. 15 NOVEMBRE 1973, N. 734 . COMMA ABROGATO DALLA L. 15 NOVEMBRE 1973, N. 734 .
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