Art. 1

In vigore dal 26 gen 1961
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. È convertito in legge il decreto-legge 10 dicembre 1960, n. 1453, concernente la sospensione dei termini in alcuni Comuni della provincia di Rovigo, colpiti dallo straripamento del Po di Goro avvenuto il 2 novembre 1960. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 26 dicembre 1960 GRONCHI FANFANI - GONELLA - SCELBA TRABUCCHI - TAVIANI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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Art. 1 Conversione in legge del decreto-legge 10 dicembre 1960, n. 1453, concernente la sospensione dei termini in alcuni Comuni della provincia di Rovigo, colpiti dallo straripamento del Po di Goro avvenuto il 2 novembre 1960. — Testo vigente | Portale Normativo