Art. 1
In vigore dal 26 gen 1961
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
È convertito in legge il decreto-legge 10 dicembre 1960, n. 1453, concernente la sospensione dei termini in alcuni Comuni della provincia di Rovigo, colpiti dallo straripamento del Po di Goro avvenuto il 2 novembre 1960.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 26 dicembre 1960
GRONCHI
FANFANI - GONELLA - SCELBA TRABUCCHI - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1960-12-26;1735#art-1