Art. 2

LEGGE 12 dicembre 1960, n. 1591

In vigore dal 18 gen 1961
Quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'Autorità giudiziaria, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono eseguire il sequestro di detti disegni, immagini, fotografie ed oggetti figurati, procedendo immediatamente, e non oltre le ventiquattro ore, alla denuncia al procuratore della Repubblica. Se questi non lo convalida entro le ventiquattro ore successive, il sequestro si intende revocato e privo di ogni effetto. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla, e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 12 dicembre 1960 GRONCHI FANFANI - FOLCHI - GONELLA - SCELBA Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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