Art. 2

In vigore dal 25 gen 1961
Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla data della sua entrata in vigore. La presente legge munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 2 dicembre 1960 GRONCHI FANFANI - SEGNI - PELLA - TAVIANI - MARTINELLI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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urn:nir:stato:legge:1960-12-02;1636#art-2

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Art. 2 Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale n. 9 che apporta emendamenti all'Accordo per l'istituzione di una Unione Europea di pagamenti del 19 settembre 1950, firmato a Parigi il 28 giugno 1957. — Testo vigente | Portale Normativo