Art. 2
In vigore dal 25 gen 1961
Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.
La presente legge munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 2 dicembre 1960
GRONCHI
FANFANI - SEGNI - PELLA - TAVIANI - MARTINELLI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1960-12-02;1636#art-2