Art. 2

In vigore dal 18 gen 1961
Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità dell'articolo 4 della Convenzione stessa. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 2 dicembre 1960 GRONCHI FANFANI - SEGNI - TRABUCCHI - ANDREOTTI - SPATARO - Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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urn:nir:stato:legge:1960-12-02;1588#art-2

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Art. 2 Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Svizzera per evitare la doppia Imposizione sulle imprese di navigazione aerea, marittima e lacuale, conclusa in Roma il 31 luglio 1958. — Testo vigente | Portale Normativo