Art. 2
LEGGE 13 novembre 1960, n. 1407
In vigore dal 4 ago 1961
La denominazione di "olio di oliva rettificato" è riservata al prodotto ottenuto da olio lampante reso commestibile con il processo agli alcali o con processi fisici che non apportino all'olio modificazioni più profonde di quelle apportate dal detto processo agli alcali.
La denominazione di "olio di sansa di oliva rettificato" è riservata al prodotto ottenuto con olio estratto con solventi dalla sansa di oliva e da olio lavato reso commestibile come al comma precedente.
Gli olii di cui ai precedenti commi non devono contenere tracce delle sostanze chimiche adoperate e devono, avere non più dello 0,5 per cento in peso di acidità espressa come acido oleico.
Sono considerati non commestibili gli olii derivanti da processi di esterificazione o di sintesi, o comunque da metodi che inducano sull'olio modificazioni più profonde di quelle del procedimento agli alcali.
I processi fisici di deacidificazione debbono essere autorizzati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste d'accordo con i Ministeri dell'industria e commercio, della sanità, delle finanze ed eventualmente con altri Ministeri.
Gli impianti di esterificazione dovranno essere asportati dalle raffinerie di olio di oliva o essere comunque resi inservibili o essere sigillati
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