Art. 1
In vigore dal 6 nov 1960
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
È convertito in legge il decreto-legge 4 ottobre 1960, n. 1033, concernente la sospensione dei termini in alcuni Comuni della provincia di Brescia, colpiti dalla alluvione abbattutasi su detta Provincia nella seconda decade del settembre 1960.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 20 ottobre 1960
GRONCHI
FANFANI - GONELLA - SCELBA - TRABUCCHI - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1960-10-20;1238#art-1