Art. 1

In vigore dal 6 nov 1960
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. È convertito in legge il decreto-legge 4 ottobre 1960, n. 1033, concernente la sospensione dei termini in alcuni Comuni della provincia di Brescia, colpiti dalla alluvione abbattutasi su detta Provincia nella seconda decade del settembre 1960. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 20 ottobre 1960 GRONCHI FANFANI - GONELLA - SCELBA - TRABUCCHI - TAVIANI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1960-10-20;1238#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 1960, n. 1033, concernente la sospensione dei termini in alcuni Comuni della provincia di Brescia, colpiti dalla alluvione abbattutasi su detta Provincia nella seconda decade del settembre 1960. — Testo vigente | Portale Normativo