Art. 2
LEGGE 14 ottobre 1960, n. 1216
In vigore dal 15 nov 1960
All'onere di lire 30 milioni derivante dall'attuazione della presente legge si farà fronte a carico del fondo speciale iscritto al capitolo 388 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1960-61.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 14 ottobre 1960
GRONCHI
FANFANI - SCELBA - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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