Art. 15

LEGGE 11 ottobre 1960, n. 1178

In vigore dal 11 nov 1960
Copertura della spesa La presente legge avrà decorrenza agli effetti finanziari dal 1 luglio 1961. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data, a Roma, addì 11 ottobre 1960 GRONCHI FANFANI - BOSCO - TAVIANI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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