Art. 15

LEGGE 11 agosto 1960, n. 933

In vigore dal 21 set 1960
L'Ufficio centrale brevetti, modelli e marchi del Ministero dell'industria e del commercio provvede all'adempimento delle formalità previste dall' del Trattato istitutivo della Comunità europea dell'energia atomica. Ai fini dell'accertamento della natura specificamente nucleare o direttamente connessa od essenziale allo sviluppo dell'energia nucleare, l'Ufficio centrale brevetti e marchi può avvalersi, per l'esame delle domande depositate, di funzionari particolarmente idonei del Comitato nazionale per l'energia nucleare, inclusi in un elenco predisposto dal Comitato stesso ed approvato dal Ministro per l'industria e il commercio.
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