Art. 2

In vigore dal 17 set 1960
Piena ed intera esecuzione è data alle Convenzioni di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità, rispettivamente agli articoli 8 e 16 delle Convenzioni stesse. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 4 agosto 1960 GRONCHI FANFANI - SEGNI - GONELLA Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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urn:nir:stato:legge:1960-08-04;918#art-2

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