Art. 2
In vigore dal 16 set 1960
Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo suddetto a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità dell'articolo IX dell'Accordo stesso.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 1 agosto 1960
GRONCHI
- TRABUCCHI - TAVIANI - COLOMBO - MARTINELLI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Storico versioni
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