Art. 1
LEGGE 28 luglio 1960, n. 777
In vigore dal 25 nov 1973
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 NOVEMBRE 1973, N. 734
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1960-07-28;777#art-1