Art. 1

LEGGE 16 luglio 1960, n. 727

In vigore dal 16 dic 2010
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1960-07-16;727#art-1

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo