Art. 1

In vigore dal 10 lug 1960
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. È convertito in legge il decreto-legge 10 maggio 1960, n. 378, concernente l'istituzione di un coefficiente di compensazione per il lardo importato dalla Francia e la riduzione del coefficiente in vigore per lo strutto della medesima provenienza. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 8 luglio 1960 GRONCHI TAMBRONI - TRABUCCHI - SEGNI - TAVIANI - RUMOR - COLOMBO - MARTINELLI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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Art. 1 Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 1960, n. 378, concernente l'istituzione di un coefficiente di compensazione per il lardo importato dalla Francia e la riduzione del coefficiente in vigore per lo strutto della medesima provenienza. — Testo vigente | Portale Normativo