Art. 1
In vigore dal 10 lug 1960
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
È convertito in legge il decreto-legge 10 maggio 1960, n. 378, concernente l'istituzione di un coefficiente di compensazione per il lardo importato dalla Francia e la riduzione del coefficiente in vigore per lo strutto della medesima provenienza.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 8 luglio 1960
GRONCHI
TAMBRONI - TRABUCCHI - SEGNI - TAVIANI - RUMOR - COLOMBO - MARTINELLI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1960-07-08;628#art-1