Art. 1

Abrogato
In vigore dal 22 dic 2008
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133

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urn:nir:stato:legge:1960-07-07;633#art-1

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Art. 1 Delega al Governo della facolta' di emanare, con decreti aventi valore di legge, provvedimenti in materia di restituzione dell'imposta generale sull'entrata all'esportazione e d'imposta di conguaglio all'importazione. — Testo vigente | Portale Normativo