Art. 2
LEGGE 26 giugno 1960, n. 618
In vigore dal 21 lug 1960
Per i versamenti relativi alle quote di partecipazione italiana al Fondo monetario internazionale ed alla Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo, di cui alla legge 23 marzo 1947, n. 132, ed alla presente legge, il Ministro per il tesoro è autorizzato ad avvalersi dell'Ufficio italiano dei cambi e della Banca d'Italia con facoltà di concedere agli Istituti finanziari italiani medesimi le garanzie per ogni eventuale rischio connesso con i versamenti da essi effettuati o che venissero effettuati, a valere sulle proprie disponibilità, per conto e nome dello Stato.
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