Art. 1

In vigore dal 23 mar 1960
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. È convertito in legge il decreto-legge 28 gennaio 1960, n. 14, concernente norme per la rivalutazione delle disponibilità in oro della Banca d'Italia. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 3 marzo 1960 GRONCHI SEGNI - TAMBRONI - TAVIANI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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urn:nir:stato:legge:1960-03-03;184#art-1

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