Art. 2

In vigore dal 19 apr 1960
Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione suddetta a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità dell'art. 20 della Convenzione stessa. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 27 febbraio 1960 GRONCHI SEGNI - PELLA - TAVIANI - ANGELINI - DEL BO - JERVOLINO - GIARDINA Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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urn:nir:stato:legge:1960-02-27;247#art-2

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