Art. 1
LEGGE 23 febbraio 1960, n. 92
In vigore dal 20 mar 1960
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Ferme restando le vigenti disposizioni concernenti il riconoscimento del diritto a pensione di guerra ai sensi della legge 10 agosto 1950, n. 648, la qualifica di orfano di guerra, per ogni altro effetto, è riconosciuta a coloro che abbiano perduto la madre per fatto di guerra.
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