Art. 3
LEGGE 3 gennaio 1960, n. 3
In vigore dal 11 feb 1960
Agli oneri di lire 1.500.000.000 e lire 5.000.000.000 derivanti dall'attuazione della presente legge, si provvederà mediante riduzione, rispettivamente, degli stanziamenti dei capitoli di parte ordinaria e straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1959-60, destinati a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data, a Roma, addì 3 gennaio 1960
GRONCHI
SEGNI - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1960-01-03;3#art-3