Art. 2

LEGGE 30 dicembre 1959, n. 1237

In vigore dal 19 feb 1960
Agli effetti contemplati nel quarto comma dell'art. 17 del predetto regolamento legislativo, per "richiesta" deve intendersi la istanza che l'Opera nazionale combattenti propone a seguito della decisione del Collegio centrale arbitrale, per ottenere l'emanazione del decreto del Capo dello Stato che trasferisce in proprietà della Opera stessa gli immobili oggetto della espropriazione. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 30 dicembre 1959 GRONCHI SEGNI - RUMOR - TAMBRONI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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